Lo scorso 17 agosto 2026 Il Tempo di Roma (Gruppo Angelucci, come Il Giornale e Libero), diretto da Daniele Capezzone, ha pubblicato in prima pagina questo titolo d’apertura: “Reportopoli/ Ecco quanto ci costa Report. Stipendi faraonici e spese incredibili della trasmissione di Ranucci”. E sotto, con grande evidenza grafica, la tabella dei compensi di 30 fra redattori e collaboratori del programma di Raitre per i servizi giornalistici realizzati per l’insieme delle puntate per un totale -per il 2024-2025- pari a 2.909.316 euro. Senza specificare mansioni, se si trattasse di interni o esterni, se di compensi lordi o netti.
documento riservato
Documento di fatto “riservato”, di cui nemmeno il Consiglio di amministrazione Rai è a conoscenza, pur avendone fatto da tempo richiesta, come precisato dal consigliere Roberto Natale.
La redazione di Report ha annunciato querela contro il quotidiano romano per aver pubblicato “cifre false e surrettizie spacciandole per stipendi dei giornalisti e delle giornaliste del programma”, in quanto “le somme indicate sono scorrette e artatamente aumentate e non indicano affatto la retribuzione individuale dei singoli inviati, ma il totale delle spese sostenute per la realizzazione dei singoli servizi”.
lavoro autonomo
La redazione spiega che giornalisti e giornaliste di Report “hanno per la maggior parte contratti di lavoro autonomo a partita Iva con la Rai e, in base al modello produttivo della trasmissione, autoproducono i propri servizi, pagando dunque di tasca propria i costi di trasferta, di montaggio e tutte le altre spese vive necessarie a condurre per mesi un’inchiesta”.
Al di là della correttezza o meno dell’informazione in sé, colpisce come quel documento sia potuto uscire dai cassetti di viale Mazzini, trovare ospitalità su un quotidiano per poi esser ripreso dai mezzi d’informazione al gran completo. Ai quali, per altro, la querela è stata estesa.
madre delle inchieste
I quotidiani non sono certo nuovi nella pubblicazione di elenchi di nominativi di qualsiasi genere, per “trasparenza” si dice. Il primo a pubblicarli è stato nell’agosto del 1995 Il Giornale, allora diretto da Vittorio Feltri dopo il licenziamento di Indro Montanelli da parte di Silvio Berlusconi. Il caso è quello di “Affittopoli”, ribattezzato come “la madre di tutte le inchieste”, cioè le case di prestigio dell’Inps, ente previdenziale, date in affitto a inquilini noti -vip, specie del mondo politico, sindacalisti, “raccomandati di lusso”, magistrati, giornalisti, dirigenti- a prezzi modici a equo canone. Nel più totale silenzio del resto della stampa nazionale, costretta poi, con alcuni giorni di ritardo, ad andare a rimorchio del Giornale.
indirizzo di casa
Il quotidiano diretto da Feltri pubblica tutto, identità, indirizzi, numeri civici, numeri telefonici, foto che mostrano l’ubicazione delle abitazioni e degli stabili “incriminati”. Si spinge persino a dare l’indirizzo di casa del pidiessino Luciano Violante, in quel momento vicepresidente della Camera dei Deputati, già presidente della Commissione Antimafia. Dato ultrasensibile, dunque.
Nel frattempo, in seguito all’inchiesta giornalistica, nel 1995 il Comune di Roma mette a disposizione della stampa gli elenchi degli intestatari degli appartamenti comunali, tanto che l’allora sindaco Francesco Rutelli nella conferenza stampa del 29 agosto dice esplicitamente che i giornalisti avrebbero potuto consultare i nomi degli intestatari e chiede d’evitare “linciaggi e caccia alle streghe”.
registri pubblici
Affittopoli è precedente alla prima legge organica italiana sulla privacy, la 675 del 1996. Coincidenza, però, vuole che il caso scoppi il 17 agosto così come Reportopoli, ma 31 anni prima. Cosa succede in seguito alla legge?
Nel 1997-2000 il Garante inizia a intervenire proprio sulla “pratica” che Affittopoli aveva reso esplosiva: le pubbliche amministrazioni che consegnano ai giornali elenchi nominativi. Nel 1997 il Garante già chiarisce che è illegittima, alla luce della normativa vigente, la prassi di fornire a terzi -“in particolare alle redazioni dei giornali”- dati ed elenchi al di fuori delle modalità previste dalle leggi sui registri pubblici.
nati e deceduti
E nel 1998 arriva un provvedimento ancora più esplicito: il Garante dichiara illegittima l’abitudine del Comune di Trieste di fornire quotidianamente ai giornali elenchi nominativi di nati e deceduti e, settimanalmente, i nomi delle persone che avevano chiesto le pubblicazioni matrimoniali. Insomma, dopo Affittopoli, il sistema italiano comincia di fatto a sbarrare la strada alla pubblicazione indiscriminata di liste nominative provenienti dalla pubblica amministrazione.
Tuttavia, i giornali non s’astengono dal continuare a pubblicare elenchi di nomi. Anzi. La legge 675/1996, poi il Codice Privacy, non hanno affatto introdotto il principio secondo il quale “i giornali non possono pubblicare nominativi”. Hanno semmai reso il principio più sofisticato: il nome può essere pubblicato se è necessario per raccontare un fatto d’interesse pubblico, ma la pubblicazione deve rispettare pertinenza, “non eccedenza ed essenzialità dell’informazione”.
dettagli superflui
In sintesi, ciò significa che si possono trattare o pubblicare solo i dati strettamente necessari e funzionali allo scopo prefissato, evitando di raccogliere o rivelare dettagli superflui che violino la privacy o vadano oltre l’interesse pubblico
Il Garante lo ribadisce nelle sue linee guida sul giornalismo: i nomi d’indagati, arrestati e condannati possono normalmente essere pubblicati, purché siano rispettate le regole processuali e il principio d’essenzialità.
intercettazioni e tabulati
Poi nel 2000 sempre il Garante stabilisce anche che la pubblicazione giornalistica dei nominativi dei contribuenti con redditi sopra una determinata soglia può essere lecita, perché quei dati provengono da elenchi la cui pubblicità è prevista dalla legge. E dal 2000 in poi accade che il fenomeno s’arricchisca d’una nuova casistica o fattispecie, perché non c’è più soltanto la lista con i nomi, ma s’aggiungono pure intercettazioni, tabulati, email, rubriche telefoniche, fascicoli, elenchi di indagati, clienti, dipendenti, graduatorie, dati sanitari, dati fiscali.
Il Garante dedica una parte consistente della propria attività proprio al problema e nel 2004 individua espressamente tra le questioni problematiche per il giornalismo la pubblicazione dei nomi delle persone coinvolte in vicende giudiziarie, oltre alla diffusione di fotografie e dati sanitari. E con l’avvento di Internet il quadro si fa vieppiù delicato.
persone disabili
Tra gli esempi più istruttivi si può indicare proprio quello delle graduatorie: il Garante ha considerato illecita la pubblicazione online d’un elenco con i nomi di partecipanti a una procedura riservata a persone disabili, perché la combinazione tra il nome più l’appartenenza alla categoria avrebbe reso conoscibile lo stato di salute dell’individuo.
Questo è esattamente il tipo di caso che nel 1995 sarebbe stato forse impensabile nella forma attuale, dove poi ad una lista segue un clic, un’indicizzazione su Google con una diffusione permanente e continuata.
lista p2
E prima del 1995? C’è un solo caso: quello del 1981 con la scoperta a Castiglion Fibocchi, nella residenza del Venerabile Maestro Licio Gelli, della lista con i nomi degli aderenti alla Loggia massonica Propaganda2, la P2, “la madre di tutte le liste”. Tuttavia in quel caso la “lista” non è però elemento accessorio della notizia: è la notizia in sé.
Ora come andrà a finire con “Reportopoli” e l’elenco delle giornaliste e dei giornalisti del programma di Sigfrido Ranucci immortalati nelle pagine del Tempo di Roma? Tra gli aspetti da valutare c’è la liceità della pubblicazione stessa dell’elenco con i compensi dei giornalisti; l’eventuale diffamazione, ove si tratti non di stipendi ma di cifre che comprendono anche i costi di produzione; infine, la provenienza stessa del documento interno alla Rai: la sua diffusione ha o meno violato gli obblighi di riservatezza?
spreco di denaro
Quindi, si tratta anche di valutare se vi sia stato spreco di denaro pubblico da parte della Rai, concessionaria del servizio pubblico finanziata anche attraverso il canone.
Tuttavia, la pubblicazione di per sé non sarebbe automaticamente illegittima in base alla privacy. In quanto la legge 675/1996 non protegge di default gli stipendi, anche se considera di fatto la retribuzione d’una persona identificata con nome e cognome come un dato personale. Inoltre la legge non ha mai stabilito che il compenso d’un lavoratore o d’una persona non possa esser pubblicato. Tant’è che già nel 1997 il Garante s’è trovato nella condizione di dover affrontare proprio il problema della pubblicazione delle retribuzioni di dipendenti e collaboratori Rai.
punto debole
La sua risposta è stata che la legge è favorevole alla conoscibilità di quest’informazione. Anche nell’esercizio del diritto di cronaca. Salvo però aggiungere una postilla, a questo punto dirimente: i dati devono essere esatti, completi e acquisiti correttamente e in modo lecito.
Ed è forse questo il punto decisivo da stabilire per il “caso Report”. Ed è anche il punto debole del Tempo.




