Non si può impedire ai lavoratori di scioperare. Non si può imporre di lavorare nel giorno dello sciopero. Lo ricorda la Federazione della Stampa in vista dell’astensione dal lavoro di venerdì 28 novembre, una protesta per lo stallo delle trattative sul rinnovo del Contratto nazionale di lavoro, scaduto nel 2016.
Federazione nazionale della Stampa italiana e Associazioni regionali di Stampa “vigileranno con attenzione per garantire il diritto di sciopero a tutti i colleghi. Diritto sancito dalla Costituzione e dallo Statuto dei lavoratori”.
“immaginari doveri”
La Fnsi “è pronta ad appoggiare tutte le Associazioni di Stampa che vorranno procedere a denunce per comportamento antisindacale nei confronti delle aziende che forzeranno l’uscita di quotidiani, agenzie, pubblicazioni online, siti, telegiornali e programmi giornalistici. E che non daranno spazio ai comunicati sindacali. Rientra nei comportamenti antisindacali anche la ‘precettazione’ al lavoro dei capi o vice capi di settore, ‘convincendoli’ a non aderire allo sciopero per immaginari doveri legati al ruolo e alla funzione. Così come rientra nello spettro del comportamento antisindacale sostituire ai giornalisti in sciopero collaboratori, partite Iva e pensionati”. Negli ultimi anni in particolare le testate vicine al centrodestra sono uscite anche nei giorni di sciopero della categoria.
diritto e libertà
Fnsi ricorda ancora che recentemente una ordinanza della Corte di Cassazione (n. 29740/2025) ha affrontato il delicato bilanciamento tra il diritto di sciopero (tutelato dall’articolo 40 della Costituzione) e la libertà di iniziativa economica del datore di lavoro (a sua volta garantita dall’articolo 41 della Costituzione). L’ordinanza (pubblicata un paio di settimane fa) ha accertato la condotta antisindacale – ex art. 28 dello Statuto dei Lavoratori – di un datore di lavoro a causa delle disposizioni che lo stesso aveva impartito al proprio personale in occasione dello sciopero. Disposizioni di servizio finalizzate – secondo l’azienda – a prevenire danni patrimoniali diretti derivanti dalla potenziale perdita economica dovuta all’agitazione sindacale: “la Corte ha tuttavia ribadito un principio cardine, ovvero che sono illegittime le misure aziendali idonee a comprimere la facoltà del lavoratore di scegliere di aderire allo sciopero e, parimenti, ad imporre l’espletamento di attività lavorativa”.
A questo link sono disponibili le risposte della Fnsi alle principali domande sullo sciopero.





