A metà gennaio la Casagit ha comunicato a tutti i giornalisti pensionati che i contributi versati per i servizi della Cassa dal 2024 non sarebbero stati più deducibili, ma detraibili. Ciò avrebbe significato una perdita netta intorno ai mille euro per ciascun pensionato. Due giornalisti in particolare, Luca Lippera e Roberto Reale, hanno studiato meglio la questione e hanno rilevato incongruenze, portandole all’attenzione della dirigenza Casagit. Il 19 gennaio il presidente Casagit Gianfranco Giuliani ha annunciato che sul problema della deducibilità fiscale dei contributi da parte dei pensionati, per una interpretazione sicura delle disposizioni normative in merito, farà immediatamente un “interpello” all’Agenzia delle Entrate. L’esito potrebbe cambiare radicalmente la questione, facendo ritornare il più vantaggioso regime della deducibilità. La deducibilità abbassa l’imponibile Irpef (la cifra su cui si calcolano le tasse), mentre la detraibilità, meno vantaggiosa, taglia in percentuale le tasse da pagare.

dichiarazione 2023 

A metà gennaio tutti gli assistiti Casagit hanno ricevuto una comunicazione dall’Ente. Riguardava un cambiamento di natura fiscale a partire dal 2024, quando sarà presentata la dichiarazione dei redditi 2023. In sintesi, Casagit affermava che “in base al Testo unico delle Imposte sui redditi (art. 51, comma 2 lettera a), il contributo prelevato ogni mese dalla pensione nel corso del 2022 prima da Inpgi e poi da Inps sarà ancora fiscalmente deducibile alla fonte, fino al limite di 3.615,20 euro. Il contributo non entrerà dunque a far parte dell’imponibile e su di esso non si pagheranno tasse. Resteranno invariate anche le regole per i contributi eventualmente versati per il coniuge o per il nucleo familiare, che continueranno a non essere né deducibili né detraibili”. Tuttavia, “se la normativa fiscale generale non sarà modificata, i contributi che saranno versati nel 2023 non saranno più deducibili alla fonte, ma potranno essere portati in detrazione nella dichiarazione dei redditi 2024 nella misura del 19 per cento entro il limite di 1.300 euro (in base all’art. 83 comma 5 del D.lgs. 117/17 del Codice Terzo Settore che ha confermato l’agevolazione fiscale precedentemente contenuta nell’art. 15 lett. i bis del TUIR). Inoltre “nulla cambierà per i rimborsi: al momento della dichiarazione dei redditi il socio titolare continuerà, infatti, a detrarre solo le quote di spese sanitarie non rimborsate da Casagit, mentre i coniugi e i familiari potranno detrarre l’intera spesa, inclusa la quota rimborsata da Casagit Salute”.

passaggio all’inps

Secondo la comunicazione Casagit “la deducibilità fiscale alla fonte era originata dal fatto che l’iscrizione a Casagit Salute è prevista per i colleghi assunti con CNLG Fnsi-FIEG in conformità alle disposizioni contrattuali. La condizione di deducibilità era stata estesa ai pensionati Inpgi in base al richiamo contrattuale e a un’intesa tra lo stesso Inpgi e l’Unione nazionale giornalisti pensionati, accordo non più applicabile dopo il passaggio a Inps”.

Alcuni giornalisti si sono messi a studiare la questione e stanno sollevando dubbi. Luca Lippera, ex del Messaggero, sostiene che “ci sono un aspetto economico e un profilo giuridico non meno esplosivo, il quale mette in “pericolo” anche gli attivi. La perdita in denaro, con la detrazione al posto della deduzione nella denuncia dei redditi, sarebbe, a seconda dei casi, di circa 700-1.100 euro netti all’anno”. 

sette domande

Roberto Reale, ex giornalista della Stampa, ha inviato una serie di domande a Casagit:

1) Chi ha stabilito la non deducibilità fiscale del contributo Casagit dal 2023? E’ stato chiesto un parere ufficiale alla Direzione Contenzioso e Normativa dell’Agenzia delle Entrate? Se esiste una risoluzione in merito, dove è pubblicata?

2) Se la norma contrattuale è decaduta con la fine dell’Inpgi 1, quale altro accordo o contratto collettivo consente ai giornalisti pensionati di restare iscritti in Casagit dopo la cessazione del lavoro dipendente, stante che nessuno di noi ha sottoscritto nuovi accordi individuali

3) Se l’accordo ex art. 21 del Cnlg è inapplicabile dopo la scomparsa dell’Inpgi 1 a metà 2022 perché l’Inps ha potuto prelevare il contributo fino a dicembre?

4) Perché, in assenza di un accordo collettivo, la Casagit può mantenere l’iscrizione di tutti i pensionati con addebito del contributo in conto corrente? E i giornalisti oggi in attività potranno automaticamente conservare l’iscrizione dopo il pensionamento?

5) Perché, se il contratto collettivo ex art. 21 non riguarda più i pensionati, resta la forma di prelievo in percentuale con taglio “solidaristico” propria degli accordi di categoria (i trattamenti più alti pagano di più a parità di prestazioni)?

6) Perché la circolare Casagit non dice che l’accordo non esiste più, ma soltanto che esso “non è applicabile dopo il passaggio all’Inps”? Ciò non significa forse che a venir meno è soltanto l’intesa Ungp-Inpgi sul prelievo diretto sulla pensione e non la “condizione di deducibilità” (garantita dal Tuir anche in caso di versamento diretto)?

7) Se l’Inps – come è stato affermato – non può effettuare direttamente il prelievo del contributo perché non è a conoscenza di quali siano i giornalisti pensionati con contratto Cnlg (gli unici ad aver diritto alla deducibilità) perché affermare che i singoli aventi diritto non possono ottenere il beneficio fiscale neppure direttamente, con la dichiarazione annuale dei redditi?

(nella foto, Gianfranco Giuliani, presidente Casagit)

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