I giornalisti pensionati per anzianità e i prepensionati potranno cumulare senza alcun limite la pensione con i redditi di lavoro. Come i colleghi titolari di pensioni di vecchiaia. Come i pensionati Inps.

Lo ha deciso la Cassazione, che ha dichiarato inefficace l’articolo 15 del Regolamento dell’Inpgi, secondo il quale in caso di reddito da lavoro dipendente e autonomo di qualsiasi natura superiore a 22.524 euro la pensione di anzianità, la pensione di vecchiaia ex art. 37 della legge sull’editoria n. 416 del 1981 (prepensionamenti) e la pensione di vecchiaia donne con abbattimento vengono ridotte della metà.

L’ordinanza non cancella l’articolo 15, ma costituisce un precedente significativo. Ciascun giornalista dovrà però intraprendere una causa singola per ottenere il diritto al cumulo.

bilancio in difficoltà

Conseguenze negative possibili: più lavoro per i pensionati, meno assunzioni di giovani giornalisti, meno contributi per l’Inpgi, già in gravissime difficoltà di bilancio.

Conseguenza positiva possibile: l’ordinanza riafferma che l’Inpgi svolge una funzione sostitutiva della previdenza statale e quindi nel caso di fallimento dell’Istituto -deprecabile, ma purtroppo non impossibile nell’attuale contingenza- iscritti e pensioni potrebbero essere trasferiti più agevolmente all’Inps.

La Sezione Lavoro della Suprema Corte, presieduta da Antonio Manna, con ordinanza n. 21470 del 6 ottobre 2020, ha così respinto il ricorso dell’Inpgi confermando il precedente verdetto emesso sei anni fa dalla Corte d’appello di Roma favorevole al giornalista Paolo Torresani che per 8 anni – dal 1982 al 1990 – é stato, tra l’altro, responsabile delle relazioni esterne della Rai. Torresani lamentava un’illegittima decurtazione di 230.117 euro oltre accessori, operata dall’Inpgi 1 sul suo trattamento pensionistico.

I supremi giudici scrivono: «Questa Corte ha già affermato, in tema di cumulo tra pensione e redditi da lavoro, che agli iscritti all’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (Inpgi) si applica la stessa disciplina prevista per gli iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria (Ago) facente capo all’Inps, in quanto l’Inpgi gestisce una forma di assicurazione sostitutiva di quella garantita dall’Inps e il trattamento pensionistico a carico dell’Ago è parificato a quelli a carico delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima».

devastanti e interessanti

Secondo i primi commenti, sia di fonte Inpgi, sia dell’opposizione all’attuale gestione, la decisione della Suprema Corte potrebbe avere “effetti devastanti” sul bilancio dell’Inpgi 1, già in profondo rosso, e potrebbe condizionare le assunzioni di giovani giornalisti, perché le aziende editoriali sarebbero sempre più invogliate ad utilizzare i giornalisti in pensione con contratti di collaborazione autonoma e con versamento dei contributi all’Inpgi 2. All’Inpgi 1 per continuare a esercitare il divieto di cumulo senza temere ricorsi, resta ora la possibilità di ottenere dal governo Conte e dal Parlamento una modifica della legge che gli consenta di disciplinare la materia in maniera speciale e diversa rispetto all’Inps.

Davanti alla Corte l’Inpgi ha sostenuto di poter imporre il divieto di cumulo in quanto persona giuridica privata, in forza del decreto 509 del 1994. Ha sostenuto di conseguenza che il giudice non può estendere l’operatività di una disposizione dettata per gli enti non privatizzati ad un ente privatizzato,

Ma l’ordinanza della Corte ha ritenuto questi argomenti infondati, citando una sentenza del luglio 2019: “In tema di cumulo tra pensione e redditi da lavoro, agli iscritti all’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (Inpgi) si applica la stessa disciplina prevista per gli iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria facente capo all’INPS, in quanto l’Inpgi gestisce, per espresso disposto dell’art. 76 della Iegge numero 388 del 2000, una forma di assicurazione sostitutiva di quella garantita dall’INPS, mentre gli artt. 72, comma 1, della legge appena citata, e 44, comma 1, della Iegge numero 289 del 2002, poi seguiti dall’articolo 19 del decreto legge numero 112 del 2008, convertito con modifiche con Iegge numero 133 del 2008, parificano il trattamento pensionistico a carico dell’Ago e quelli a carico delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima. Ne consegue, prosegue la richiamata sentenza, che deve essere disapplicato l’articolo 15 del Regolamento dell’Inpgi, che disciplina la materia del cumulo tra reddito da lavoro e trattamento pensionistico in maniera diversa da quanto previsto nel regime relativo all’Ago”.

(nella foto, il presidente Antonio Manna)

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