Un giornalista candidato alle elezioni può lavorare, ma non occuparsi di politica. Ma un giornalista candidato non può andare in video e in audio, anche se non si occupa di politica. Non deve condurre eventi a favore di un singolo candidato. Non deve mostrare le proprie simpatie politiche. Se diventa addetto stampa di un candidato, deve sospendere l’attività professionale. Sui propri social deve continuare a rispettare tutte le regole deontologiche. Il direttore candidato deve trasferire le sue mansioni al vicedirettore.
L’Ordine nazionale ha preparato una serie di domande frequenti su queste e altre delicate materie e ha dato le risposte. Ha inoltre spiegato come, anche privati cittadini, possono segnalare eventuali violazioni.
Vediamo domande e risposte:
1) Un giornalista candidato alle prossime elezioni politiche può continuare a svolgere la sua attività?
Il giornalista candidato può continuare a svolgere la propria attività lavorativa a condizione che non si occupi di politica e in particolare di argomenti che possano avere riflessi e ricadute sul voto. Tuttavia, la prestazione del giornalista sui servizi di media audiovisivi di cui alla legge 28/2000 (par condicio) deve essere sospesa durante la campagna elettorale, anche nel caso in cui si riferisca a materie non attinenti. Infatti, l’apparizione in video (o audio, nel caso della radio) costituisce di per sé un indebito vantaggio per il giornalista-candidato.
2) Un direttore responsabile, candidato alle elezioni per il rinnovo del Parlamento, può continuare a svolgere il suo ruolo?
E’ opportuno che dal momento della candidatura e sino alla conclusione delle elezioni la direzione della testata sia affidata al vice direttore. Il giornalista potrà ottenere gli stessi spazi sul giornale, televisione, radio o sito web degli altri candidati.
3) Un giornalista invitato a presentare una serata elettorale organizzata da un candidato, come si deve comportare?
Il giornalista dovrebbe astenersi dal condurre eventi a favore di un singolo candidato. Nel caso dovesse accettare l’incarico dovrebbe comunicare in modo evidente e chiaro che si tratta di una prestazione professionale e non di una presa di posizione personale.
4) Un giornalista che entra in possesso di una notizia “sensibile” su un candidato alle elezioni a pochi giorni dal voto come si deve comportare?
Il giornalista è tenuto a rivelare le notizie nel momento in cui ne viene a conoscenza. Nel periodo elettorale dovrà fare in modo, nel caso si tratti di una notizia negativa che potrebbe danneggiare il candidato, che l’interessato abbia la possibilità di replicare nei tempi previsti dalla campagna elettorale.
5) Un deputato uscente, e nuovamente candidato, organizza un incontro per illustrare l’attività svolta nel corso del mandato a pochi giorni dalle elezioni. Il giornalista come deve comportarsi?
Il giornalista dovrà riportare l’attività svolta dal deputato/candidato in modo professionale e senza eccessi e sensazionalismi per quanto riguarda l’attività svolta riportando eventualmente in modo sobrio gli aspetti inediti della campagna elettorale.
6) Un giornalista può esternare le proprie simpatie politiche partecipando a meeting o eventi nella veste di semplice cittadino?
Il giornalista durante la sua attività, e in particolar modo nel corso della campagna elettorale, mantiene un atteggiamento professionale ed evita di assumere posizioni politiche di parte, anche quando presenzia ad eventi a titolo personale.
7) E’ opportuno che un giornalista mostri le proprie simpatie politiche indossando o esibendo gadget elettorali?
Il giornalista evita di palesare in ogni modo le proprie simpatie e i propri orientamenti elettorali.
8) Una testata organizza un confronto elettorale tra i vari candidati di un Collegio elettorale. Come comportarsi in caso di rinuncia da parte di uno dei candidati?
Il moderatore dell’incontro all’inizio del confronto elettorale ricorderà che tutti i rappresentanti candidati alle elezioni sono stati invitati e che il tale candidato di quell’area politica ha preferito non intervenire al confronto.
9) Le varie testate hanno da tempo profili social propri. Il silenzio elettorale vale anche per le piattaforme web?
Le norme che regolano la diffusione di notizie relative alle prossime elezioni e ai vari candidati valgono anche per i profili social delle testate stesse. Va specificato che si deve trattare di testate giornalistiche ricomprese nell’ambito di applicazione delle norme che disciplinano il silenzio (art. 9 della legge n. 212 del 1956 e s.m.i. e art. 9 bis del d.l. n. 807/1984, convertito in legge 4 febbraio 1985, n. 10), da cui sono esclusi quotidiani e periodici. La violazione del silenzio ai sensi di queste norme esula dall’ambito di applicazione della legge n. 28/2000, e dunque dalla competenza dell’Autorità, risultando invece suscettibile di valutazione, ai sensi dell’art. 9 della legge n. 212/1956, da parte delle Autorità prefettizie.
10) Diritto all’oblio: può venir meno nel momento in cui un cittadino decide di candidarsi?
Il giornalista dovrà valutare con attenzione la notizia che in condizioni normali non dovrebbe essere pubblicata bilanciando il diritto all’oblio all’eventuale interesse pubblico con riferimento alle elezioni.
11) Un giornalista può schierarsi politicamente sui propri profili social privati?
Il giornalista rispetta sempre e comunque le regole deontologiche anche sui social e piattaforme personali, come previsto dal Testo unico dei doveri del giornalista.
12) Un giornalista può svolgere il ruolo di addetto stampa di un candidato o di un gruppo politico?
Il giornalista che sceglie o accetta di svolgere il ruolo di addetto stampa per un candidato alle elezioni sospende la sua attività di giornalista presso testate giornalistiche o comunque interrompe la scrittura di articoli di politica elettorale per testate giornalistiche.
13) Come regolarsi in ordine alla diffusione dei risultati di sondaggi?
Con riferimento ai sondaggi, oltre al Testo Unico dei doveri del giornalista, va applicato il regolamento allegato alla delibera 256/10/CSP di AGCOM, che ne costituisce una specificazione. Inoltre, con riferimento ai sondaggi politico elettorali nel corso della campagna elettorale, trova applicazione la legge 28/2000. Per cui, oltre ai doveri di trasparenza da rispettare nella diffusione sui mezzi di comunicazione (nel caso dei sondaggi, AGCOM ha competenza sia sugli SMAV che sulle testate giornalistiche in generale), va rispettato il divieto di diffusione nei 15 giorni antecedenti al voto.
14) Come effettuare le segnalazioni relative alle violazioni di competenza dell’Autorità?
La legge 28/2000 stabilisce, all’art. 10, che solo i soggetti politici interessati sono legittimati a segnalare le violazioni all’AGCOM, all’emittente privata o all’editore presso cui è avvenuta la violazione, al competente comitato regionale per le comunicazioni, al gruppo della Guardia di finanza nella cui competenza territoriale rientra il domicilio dell’emittente o dell’editore. Le segnalazioni all’Autorità vanno inoltrate all’indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it. L’Autorità procede anche d’ufficio a valutare le presunte violazioni della legge 28/2000 e delle delibere attuative.
15) Come segnalare eventuali violazioni deontologiche dei giornalisti?
Eventuali violazioni deontologiche possono essere segnalate ai Consiglio territoriale di disciplina istituito presso la sede di ogni Ordine regionale dei giornalisti.