Il Tribunale di Roma ha annullato la sanzione da 150mila euro che il Garante della Privacy aveva comminato alla Rai per la diffusione dell’audio tra l’ex ministro Gennaro Sangiuliano e la moglie Federica Corsini da parte di Report.

Nel dicembre 2024 il programma condotto da Sigfrido Ranucci aveva mandato in onda una registrazione della conversazione privata dell’allora ministro con la moglie,  carpita di nascosto da Maria Rosaria Boccia, in cui si discuteva di bloccare un contratto di consulenza alla stessa Boccia.

Il Tribunale ha condannato il Garante al pagamento delle spese.
Il Tribunale “ravvisa la sussistenza dell’interesse pubblico alla diffusione della notizia, poiché la vicenda, sebbene permeata da profili di natura personale, assume una sostanziale rilevanza pubblica. Le conversazioni telefoniche intercorse tra l’ex ministro e la moglie attengono al tema, di sicuro interesse, relativo alla possibilità che l’assegnazione di alte cariche istituzionali, anziché ispirate alla miglior cura dell’interesse pubblico, possano essere influenzate da questioni di natura squisitamente personale”.
“Infatti, fermo restando il comprensibile turbamento d’animo sofferto dai soggetti coinvolti – si legge ancora – deve affermarsi che l’ostensione integrale e originale della conversazione si giustifichi pienamente nella prospettiva di veicolare il dato storico nella sua immediatezza, così da scongiurare il rischio di ingenerare nello spettatore il sospetto di ricostruzioni artificiose o faziose da parte del giornalista. D’altronde, ciò risulta coerente con la stessa fisionomia del giornalismo di inchiesta, ‘impegnato’ nella divulgazione di fatti quanto più fedeli alla realtà storica”. Nel mirino anche la “tardività del provvedimento sanzionatorio”.
“La certezza del tempo entro cui l’autorità amministrativa deve concludere il procedimento – spiega la sentenza – consente ai soggetti interessati di esercitare efficacemente il diritto di difesa, scongiurando, da un lato, il rischio connesso ad una possibile inerzia dell’autorità interpellata e, dall’altro, il rischio di una esposizione temporalmente illimitata ad una possibile inflizione dello svantaggio”.
Per questo “la perentorietà dei termini entro i quali l’autorità procedente deve concludere le varie fasi del procedimento, sino al provvedimento finale, rappresenta un presupposto imprescindibile per garantire il rispetto di principi fondamentali dell’ordinamento, coperti da garanzia costituzionale”. Orientamento – si sottolinea – di recente ribadito dalla Cassazione.
“Lo stesso Garante, si ricorda, ha fissato i propri tempi di azione, stabilendo – nel Codice Privacy – che “le determinazioni sui reclami devono avvenire entro 9/12 mesi ‘dalla ricezione del reclamo’, dove il più ampio termine di 12 mesi viene accordato dalla legge solo in presenza di motivate esigenze istruttorie previamente comunicate all’interessato secondo quanto stabilito dall’art. 8 del medesimo regolamento (cosa che, nella specie, non è avvenuta)”.

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